Regime forfettario e deducibilità dei contributi
di Ing. Silvia A. V. Fagioli
Delegato ingegnere per la provincia di Milano e Consigliere d’Amministrazione Inarcassa
14 febbraio 2020
Deducibilità dei contributi INARCASSA nel regime forfettario?
La deducibilità dei contributi previdenziali, cioè la possibilità di abbattere il reddito imponibile sottraendo
i contributi versati, prescinde dal regime fiscale.
Alcuni regimi fiscali agevolati (come il forfettario) non consentono la deduzione delle spese professionali. Questo porta erroneamente a ritenere che i contributi previdenziali non possano essere dedotti.
Un errore in cui purtroppo incorrono anche alcuni commercialisti nel consigliare i propri clienti.
I contributi previdenziali sono invece l’unica spesa che chiunque può dedurre dal reddito.
La previdenza non è una spesa professionale: è una spesa personale. Il reddito che viene ridotto non è quello professionale, ma quello complessivo.
La deducibilità è prevista dal TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito), DPR 917/1986 articolo 10, comma 1, lettera e):
“si deducono dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. ”Attenzione però, chi si trova in regime forfettario può dedurre solamente i contributi obbligatoriamente da versare, non quelli volontari. Un lavoratore che versa 5.000 euro di contributi obbligatori per la sua pensione può portare il costo in deduzione, se invece si tratta di un onere sostenuto per un riscatto, una ricongiunzione o ancora per il versamento di contributi volontari questo non può essere dedotto da un soggetto che si trova in un regime forfettario.”
I contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014 determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo in via forfettaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi, percepiti nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività in concreto esercitata.
Ai fini della determinazione del reddito imponibile l’applicazione del coefficiente di redditività rende, di fatto, indifferenti le spese sostenute dal contribuente nel periodo, a prescindere da qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ai sensi dell’art.1, co. 64 della L. 190/2014 gli unici componenti che possono essere portati in deduzione dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (sul punto cfr. Agenzia delle entrate, Circ. n. 10/2016 par. 4.3. e, più di recente, Circolare n. 9/2019 in allegate alla presente).
Pertanto, per i contribuenti che accedono al regime forfettario di determinazione del reddito non risulta applicabile la regola generale sancita dall’art. 10, co. 1, lettera e) del D.P.R. 917/1986 che, come è noto,
consente la deducibilità dal reddito di tutti i contributi previdenziali, sia obbligatori che facoltativi.
Venendo al quesito, per quanto riguarda le tipologia dei contributi versati ad Inarcassa, sono deducibili dal c.d. regime forfettario il contributo soggettivo, il contributo integrativo (rimasto a carico del soggetto) e quello di maternità mentre non sono deducibili i contributi facoltativi in quanto trattasi di contributi versati dall’iscritto su base volontaria.
Ing. Silvia A.V. Fagioli
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