di Ing. Silvia A. V. Fagioli
Delegato ingegnere per la provincia di Milano e Consigliere d’Amministrazione Inarcassa
21 Ottobre 2024
Il Tribunale di Torino ha nuovamente riconosciuto il diritto alla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata dell’INPS e Inarcassa (Causa RLG n.3511/2024). Un importante passo avanti per i professionisti, che possono così far confluire i contributi versati alla gestione separata con quelli della propria cassa di previdenza.
I Precedenti
Ricordo che la Cassazione, con la sentenza n. 26039/2019, aveva smentito la posizione assunta dall’INPS, che impediva la ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione Separata nelle casse dei professionisti. Con questa sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione dei periodi maturati presso la Gestione Separata INPS, ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Questo ha rappresentato un cambiamento significativo, visto che fino ad allora l’INPS aveva escluso tale opzione, ritenendo che la Legge n. 45/90 non contemplasse espressamente la Gestione Separata.
La Questione Normativa
Uno degli argomenti chiave presentati dall’INPS riguardava il fatto che il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 282/96, che regola i rapporti tra il contribuente e la Gestione Separata, non menziona esplicitamente la possibilità di ricongiungere i periodi assicurativi in base alla Legge 45/90. Tuttavia, la mancata menzione nel decreto non implica la cancellazione di un diritto sancito dalla legge, in particolare per quanto riguarda la ricongiunzione dei contributi pensionistici. La ricongiunzione, regolata dalla Legge 45/90, rimane infatti un’alternativa possibile rispetto agli istituti della totalizzazione e del cumulo.
Ricongiunzione, Totalizzazione e Cumulo: Le Differenze
La totalizzazione e il cumulo sono meccanismi gratuiti che permettono di sommare i contributi versati a diverse casse previdenziali nel corso della vita professionale. Tuttavia, questi strumenti risultano utili solo per raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva e non offrono necessariamente il miglior trattamento pensionistico. In questi casi, le prestazioni pensionistiche sono suddivise tra le diverse casse, con l’INPS che eroga un unico trattamento finale.
La ricongiunzione, invece, può essere onerosa, poiché prevede il trasferimento fisico dei contributi versati da un ente previdenziale a un altro. Questo trasferimento consente al professionista di consolidare i propri contributi come se fossero stati versati sin dall’inizio alla cassa di destinazione. La ricongiunzione può offrire un vantaggio economico, consentendo in alcuni casi l’accesso a pensioni più favorevoli rispetto ai sistemi di totalizzazione o cumulo. Inoltre, sebbene la ricongiunzione possa comportare costi (legati al calcolo della “Riserva Matematica”), in molte situazioni tali oneri sono trascurabili, specialmente per coloro che hanno versato alla Gestione Separata dell’INPS, dove le aliquote contributive sono mediamente più alte rispetto a quelle di casse professionali come Inarcassa.
Per gli iscritti a Inarcassa da oltre 15 anni, inoltre, esiste la possibilità di scegliere una ricongiunzione calcolata con il metodo contributivo, che in questo caso risulta sempre gratuita.
La Giurisprudenza Recentemente Confermata
La questione della ricongiunzione è stata ulteriormente chiarita con l’ordinanza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2023 (n. 3635). In questo caso, l’INPS aveva respinto la richiesta di un avvocato che chiedeva di ricongiungere i contributi versati alla Gestione Separata con quelli della Cassa Forense. Dopo un giudizio favorevole all’avvocato sia in primo che in secondo grado, l’INPS ha proposto ricorso, sostenendo che, per la Gestione Separata, la pensione debba essere calcolata esclusivamente con il metodo contributivo, come previsto dalla Legge 335/1995.
L’INPS ha sostenuto che, in tali casi, la ricongiunzione non sarebbe ammessa, e che l’unica strada possibile sarebbe stata quella della totalizzazione o del cumulo, oppure della pensione supplementare. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto la tesi dell’INPS, confermando che non vi sono limiti legali alla possibilità di ricongiunzione tra la Gestione Separata e le casse professionali.
Ulteriori Pronunce della Cassazione
La prima sentenza a stabilire questo principio fu proprio la n. 26039/2019, in cui un professionista, iscritto alla Cassa dei Dottori Commercialisti, aveva fatto ricorso per ottenere la ricongiunzione dei contributi versati. La Cassazione ha affermato il diritto di avvalersi della ricongiunzione senza alcuna limitazione, anche in presenza di contributi versati alla Gestione Separata. La Corte ha chiarito che la legge si riferisce ai periodi contributivi, e le differenze nei metodi di calcolo delle pensioni tra le diverse casse non hanno alcuna rilevanza.
Questo orientamento è stato condiviso e confermato in numerose altre sentenze di merito (Corte d’Appello di Milano n. 1623/2021; Tribunale di Padova n. 538/2022; Tribunale di Milano n. 3344/2023), rafforzando l’idea che il principio di portabilità dei contributi tra diversi enti previdenziali debba essere sempre applicato.
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