di Ing. Silvia A. V. Fagioli
Delegata ingegnere per la provincia di Milano e Consigliere d’Amministrazione Inarcassa
9 Novembre 2024
Molti ingegneri e architetti si chiedono spesso a quale ente previdenziale debbano versare i propri contributi: Gestione Separata INPS o Inarcassa? La scelta non è puramente burocratica, ma può avere un impatto significativo sulla loro tutela e sul futuro pensionistico.
Con la Circolare INPS n. 72 del 2005, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha introdotto una linea guida che chiarisce la posizione degli ingegneri e architetti iscritti all’Albo professionale che esercitano la libera professione. La circolare stabilisce che, se il professionista è iscritto a Inarcassa, questa deve essere la sua cassa previdenziale. Pertanto, un ingegnere o architetto titolare di partita IVA, iscritto all’Albo e che esercita la professione senza essere lavoratore dipendente, deve iscriversi a Inarcassa e non può optare per la Gestione Separata INPS.
La Gestione Separata INPS, infatti, è pensata per quei lavoratori autonomi che non rientrano in altre categorie previdenziali specifiche.
Attenzione! Nel caso in cui il professionista o la professionista iscritta a Inarcassa accetti incarichi, anche per brevi periodi e per piccoli importi, non fatturati, ma con contratto di lavoro parasubordinato o assimilabile a un lavoro dipendente, perderebbe l’iscrizione a Inarcassa e tutto il suo reddito professionale sarebbe soggetto alla Gestione Separata INPS.
La contemporanea iscrizione ad Inarcassa e a gestione Separata INPS comporta la cancellazione dai ruoli di Inarcassa per i periodi in sovrapposizione.
È comunque possibile per l’ingegnere e l’architetto che svolge la libera professione, in possesso di partita Iva e di iscrizione all’Albo professionale e di conseguenza iscritto ad Inarcassa, accettare incarichi con contratti di tipo CO.CO.CO senza iscriversi a Gestione Separata INPS, purché il professionista fatturi il compenso professionale percepito ed indichi il relativo reddito come professionale (quadro RE).
ISCRIVIBILITA’ AD INARCASSA: INCOMPATIBILITA’ CON LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A UN’ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA
INARCASSA [ART. 7 – Statuto]
Art. 7 – Iscrizione ad INARCASSA
7.1 – L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2– Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti¸ ancorché sospesi dall’albo professionale per la durata massima di un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza, che siano ad un tempo:
- a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
- b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
- c) in possesso di partita I.V.A.
La sospensione dall’albo professionale per la durata superiore ad un anno in ragione di un provvedimento adottato dall’Ordine professionale di appartenenza costituisce ai fini dei requisiti di iscrizione ad Inarcassa elemento di decadenza del carattere di continuità dell’esercizio della libera professione di cui al comma 7.1.
Per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
…omissis
7.5 – Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
…omissis
GESTIONE SEPARATA [da sito INPS]
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):
- disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
- aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
- disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. cococo), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:
- gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- gli assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- gli associati in partecipazione;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’iscrivibilità di tali soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (https://www.inps.it/).