E’ possibile la Ricongiunzione tra Gestione Separata Inps e Casse private?

La Cassazione smentisce l’interpretazione INPS che blocca la ricongiunzione onerosa dei contributi in gestione separata nelle casse dei professionisti.

Con la pronuncia 26039 del 15 ottobre 2019, la Corte di cassazione ha stabilito che i professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza hanno diritto a ottenere la ricongiunzione onerosa dei periodi maturati presso la Gestione Separata Inps, ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione.

Si tratta di un cambiamento importante, visto che fino ad oggi l’opzione era stata esclusa perché non espressamente contemplata dalle norme. Gestione Separata INPS nasce solo nel 1995 con la legge Dini (L. 335/95) e non poteva quindi essere esplicitamente citata nella antecedente normativa che regola la ricongiunzione (L. 45/90)

Ricongiunzione con gestione separata vantaggi per i giovani professionisti

I giudici hanno chiarito, smentendo la tesi dell’Inps, che ai sensi della l. n. 45/90 (che consente di spostare tutti i contributi versati in un’unica gestione, che calcolerà poi la pensione con le proprie regole), non si può vietare il ricongiungimento dei contributi ai liberi professionisti.
Tale operazione è ammissibile, in base al comma 2, articolo 1, della sopra citata legge 45/1990, in base alla quale

può utilizzare la ricongiunzione il libero professionista che «è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista».

Il contenzioso che è arrivato all’ultimo grado di giudizio riguarda un libero professionista che ha chiesto di trasferire i contributi dalla gestione separata alla Cassa per liberi professionisti cui risultava da ultimo iscritto, applicando alla lettera la norma di riferimento della ricongiunzione onerosa per i liberi professionisti

La Corte d’Appello confermava la decisione resa dal Tribunale ed accoglieva la domanda proposta dallo stesso professionista nei confronti dell’Inps, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’Inps.

La sentenza di Cassazione (26039/2019) prende come riferimento una sentenza della Corte costituzionale (61/1999), in base a cui la norma sopra citata non prevede alcun limite, né relativo alla disomogeneità del metodo di calcolo né alla possibilità di effettuare l’operazione solo in entrata (l’INPS consente la ricongiunzione dalle casse professionali alla gestione separata, ma non viceversa).

In conclusione, la Suprema Corte stabilisce che il professionista può quindi decidere di operare la ricongiunzione onerosa, tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.