E’ possibile essere iscritti ad INARCASSA e contemporaneamente alla gestione separata INPS?
“NON E’ POSSIBILE ESSERE ISCRITTI ALL’ INARCASSA E CONTEMPORANEAMENTE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS”
La contemporanea iscrizione ad Inarcassa e a gestione Separata INPS comporta la cancellazione dai ruoli di Inarcassa per i periodi in sovrapposizione.
E’ comunque possibile per l’ingegnere e l’architetto che svolge la libera professione , in possesso di partita Iva e di iscrizione all’Albo professionale e di conseguenza iscritto all’Inarcassa, accettare incarichi con contratti di tipo CO.CO.CO. o CO.CO.PRO. senza iscriversi a Gestione Separata INPS, purchè il professionista fatturi il compenso professionale percepito ed indichi il relativo reddito come professionale (quadro RE).
ISCRIVIBILITA’ AD INARCASSA: INCOMPATIBILITA’ CON LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD FORMA DI
PREVIDENZA OBBLIGATORIA [ART. 7 – STATUTO DI INARCASSA]
Art. 7 Iscrizione ad INARCASSA
7.1 – L’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera
professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata.
7.2 – Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA il requisito dell’esercizio professionale con carattere di continuità
ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o
comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
….omissis
7.5 – Sono esclusi dall’iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
……omissis
[da sito INPS]
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la L. 335/95 (art. 2, c. 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2, c. 25):
• disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, cosa che poi è avvenuta col D.Lgs attuativo n° 103 del 10/02/96;
• aggregando alcune categorie di professionisti a casse professionali già esistenti;
• disponendo l’iscrizione alla Gestione Separata di cui all’art. 2, c. 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad es., di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.
Con successive disposizioni di legge sono stati assicurati alla Gestione anche:
• gli spedizionieri doganali non dipendenti;
• gli assegni di ricerca;
• i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
• gli amministratori locali;
• i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
• i lavoratori autonomi occasionali;
• gli associati in partecipazione;
• i medici con contratto di formazione specialistica;
• i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
• i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono (v. base imponibile delle singole categorie).
Sul piano procedurale e amministrativo tutti i nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia.
Identiche sono inoltre le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione Separata e comuni quindi anche ai liberi professionisti.
riferimenti:
INARCASSA: statuto – https://www.inarcassa.it/sites/default/files/legacy/documents/2463NuovoStatuto_ver.pdf
INPS: riferimenti gestione separata per liberi professionisti https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.iscrizione-liberi-professionisti-50169.iscrizione-liberi-professionisti.html
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