Sono un ingegnere con residente domicilio fiscale in Italia. Ho svolto prestazioni per un committente italiano relativamente ad un immobile sito al di fuori del territorio italiano. Devo applicare il contributo integrativo del 4%?

Rappresento una Società di Ingegneria con domicilio fiscale in Italia che ha svolto prestazioni nei confronti di un committente italiano relativamente ad un fabbricato sito al di fuori del territorio italiano. Devo applicare il contributo integrativo del 4%?

In entrambi i casi la risposta è negativa, in quanto le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano solo nel caso in cui l’immobile è ivi situato.

Ne consegue che laddove l’immobile oggetto della prestazione di servizi sia situato al di fuori dei confini dello Stato italiano, la prestazione perde il requisito della territorialità, anche se il professionista, studio associato, o società incaricati  ed il committente sono entrambi residenti in Italia.

Poiché la prestazione è riferita ad immobili situati al di fuori dello Stato italiano, il professionista/Società è comunque tenuto all’emissione di fattura benché l’operazione non sia soggetta ad IVA per carenza del requisito di territorialità (Circolare agenzia delle entrate n 29/E del 27 giugno 2011 – punto 3) .

Quali gli adempimenti nei confronti di Inarcassa?

Art, 5, comma 1-bis del Regolamento Generale previdenza –  tali operazioni non sono riconducibili alle fattispecie citate dall’articolo 21, comma 6 bis del D.P.R. 633/1972, pertanto non dovranno essere assoggettate alla maggiorazione del 4% dovuta a titolo di contributo integrativo poiché non rientranti nel “volume di affari professionale ai fini I.V.A” , ma dovranno comunque essere dichiarati nell’apposita riga della dichiarazione telematica Inarcassa – dich on line – dedicata alle prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE poiché concorrono alla formazione del volume d’affari IVA.

Il contributo integrativo da dedurre è relativo alle fatture ricevute o alle fatture pagate?

In base al Regolamento Generale Previdenza il contributo integrativo può essere dedotto nell’anno in cui è avvenuto l’effettivo pagamento della fattura ricevuta dal prestatore persona fisica o giuridica (professionista, associazione o società) e non nell’anno in cui è stata emessa la fattura.

Un esempio: se emetto una fattura il 20/12/2023 questa concorre alla determinazione del volume di affari professionale su cui calcolare il contributo dovuto per il 2023. Se ricevo una fattura lo stesso giorno – 20/12/2023 – e la pago a gennaio 2024, potrò portare in deduzione il connesso contributo integrativo solo sul contributo integrativo del 2024 e non del 2023.

Infatti, il contributo integrativo dovuto annualmente da una Società di Ingegneria è calcolato sul volume d’affari professionale, quale quota parte del volume di affari complessivo dichiarato ai fini dell’IVA (art. 5 comma 2 del Regolamento Generale Previdenza), al netto delle deduzioni riferite al contributo integrativo corrisposto ai collaboratori persone fisiche e/o giuridiche.

Con riferimento alla deduzione del contributo integrativo, l’art. 5 comma 5 del Regolamento Generale Previdenza dispone che “il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purché non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d’affari professionale calcolato annualmente ai fini I.V.A. (…) dovrà, inoltre, compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo Inarcassa”

Sono un percettore di royalties e devo presentare la dichiarazione dei redditi 2022 ad Inarcassa. Devo ricomprendere tali importi nel volume d’affari professionale oppure no?

I compensi sui diritti percepiti direttamente dall’autore si qualificano come redditi da lavoro autonomo (abituale o occasionale). Il soggetto che percepisce le royalties, per aver concesso in uso la sua opera, deve dichiararle in sede di dichiarazione dei redditi.

La concessione o la cessione del diritto d’autore non è soggetta ad IVA in quanto secondo l’art. 3, comma 4, del D.P.R. 633/1972 non costituisce prestazione di servizi.

Pertanto, nelle fatture emesse in seguito alla percezione di royalties non dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% riferita al contributo integrativo e tali compensi non dovranno essere ricompresi nel volume d’affari IVA dichiarato ad Inarcassa.